Beni in godimento a soci e familiari, il secondo acconto sana l'omesso versamento del primo
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24E del 15 giugno 2012, ha precisato che, tenuto conto delle novità introdotte dal DL 138/2011 e delle oggettive condizioni di incertezza circa l’applicazione della disciplina dei beni in godimento ai soci familiari, il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni normative in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare l’eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui all’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, il decreto legge in esame ha, comunque, introdotto penalizzazioni sia per gli utilizzatori sia per l’impresa concedente. Per i primi, la differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito rappresenta un reddito diverso (che, a differenza degli altri proventi della stessa categoria, non è imputato per cassa, bensì per maturazione); mentre l’impresa è colpita con l’indeducibilità dei costi relativi al bene dato in godimento.
Gli utilizzatori interessati dalla normativa sono:
• i soci e i loro familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, anche quando i beni in godimento provengano da società controllate dalla partecipata o collegate alla stessa;
• l’imprenditore residente e i suoi familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
I familiari dell’imprenditore e dei soci sono il “coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado” (art. 5 del Tuir).
Per ciò che concerne le aziende concedenti, rientrano nella disposizione le imprese individuali, le società commerciali, le cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
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