Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 10599 del 24 maggio 2016, ha fornito chiarimenti in merito ai rapporti tra contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti di secondo livello.

Con particolare riferimento ai contratti ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (c.d. contratti di prossimità), si ricorda che la loro sottoscrizione è rimessa esclusivamente alle associazioni (o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) dotate del grado di maggior rappresentatività in termini comparativi. Gli stessi, inoltre, devono trovare giustificazione nelle finalità espressamente indicate: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, ecc… Conseguentemente, in assenza di tali condizioni, eventuali contratti di prossimità non potranno operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei ccnl. In tale ultimo caso, pertanto, in sede ispettiva, i contratti di prossimità saranno considerati inefficaci e saranno adottati i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative, ecc.). Il Dicastero ricorda, altresì, che i contratti in esame trovano applicazione in relazione ad una platea di destinatari ben determinata e non su ogni unità produttiva facente capo al medesimo datore di lavoro.

Quanto ai contratti collettivi, si ricorda che affinché si possa godere dei benefici normativi e contributivi, gli stessi devono essere sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’applicazione di contratti sottoscritti da soggetti privi di tale grado di rappresentatività impedisce il godimento di qualsiasi beneficio che l’ordinamento intende riservare a determinate platee di lavoratori, compreso l’esonero contributivo. Il personale ispettivo, in tali casi, procederà al recupero di eventuali benefici goduti.

Anche nel caso in cui sia applicato un contratto collettivo sottoscritto da associazioni dotate del requisito di rappresentatività, ma facenti capo ad ambiti del tutto diversi da quelli in cui opera l’impresa, il personale ispettivo potrà adottare i provvedimenti di recupero di eventuali differenze contributive conseguenti all’applicazione del ccnl di una categoria diversa.