I benefici previdenziali per chi ha prestato attività di bonifica amianto sui treni
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 1/09/2017 n.3407, ha riepilogato la disciplina che regolamenta la concessione dei benefici previdenziali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto, come previsto dall’art. 1, c. 277 della L. 208/2015.
La disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016 ha poi trovato attuazione nel DM 12/05/2016 che ha disposto che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL, anche se di durata inferiore a 10 anni, sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
I destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori:
- a) del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
- b) che hanno svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
- c) non titolari di trattamento pensionistico diretto.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività economiche ATECO 2007:
- Gruppo 30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;
- Classe 30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;
- Categoria 30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;
- Sottocategoria 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane;
- Sottocategoria 30.20.02Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere.
Per quanto riguarda la classificazione dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, si evidenzia che i codici statistico contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:
- c.s.c. 10604 e c.s.c. 40604 per il codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 e c.s.c. 40668 per il codice Ateco 2007 30.20.02.
Inoltre, nell’ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve intendersi contemplata anche l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori), la quale è caratterizzata dall’Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 e 40668.
A seguito della presentazione delle domande, che doveva avvenire entro il 1° marzo 2016, l’INPS adesso richiede ai datori di lavoro apposita dichiarazione da rendere mediante la compilazione dello specifico modulo, nel quale risulti:
1) l’effettivo svolgimento, nel sito produttivo di materiale rotabile ferroviario, di operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto e della loro durata;
2) la presenza del lavoratore nel sito produttivo per l’intera durata delle operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto;
3) la mancata dotazione dei predetti lavoratori degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.
All’esito della verifica della documentazione l’INPS comunicherà all’interessato: l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria; l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni.
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