L’INL, con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017, ha fornito chiarimenti in merito al godimento dei benefici contributivi e normativi ex art. 1, comma 1175, della L. 296/2006.

La disposizione in commento stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’assenza del DURC, chiaramente, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale per il relativo periodo.

Quanto al termine di 15 giorni per la regolarizzazione del DURC, prevista dall’art. 4 del DM 30.1.2015, si precisa che tale procedimento non può trovare applicazione anche nell’ipotesi di accertamento delle specifiche violazioni, laddove queste siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitive e che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato.

Il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato, atteso che trattasi non di omissioni contributive, bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori.

L’INL chiarisce, infine, che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può, peraltro, derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili.