In attesa della modifica del sistema degli ammortizzatori sociali, i benefici contributivi previsti per i CFL trovano applicazione anche per il contratto d'inserimento nel rispetto delle condizioni fissate con il regolamento CE 2204/2002. Più precisamente le riduzioni contributive superiori al 25% potranno essere riconosciute soltanto quando vadano a beneficiare l'assunzione di persone che rientrano nelle categorie di cui alle lettera da b) ad f) dell'art. 54 del DLgs 276/2003 che sono considerate svantaggiate secondo il regolamento CE predetto. I soggetti interessati pertanto sono i disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, i lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro, i lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e le donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore al 20% di quello maschile oppure in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% quello maschile e le persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, psichico o mentale. Rimangono esclusi i giovani dai 18 ai 29 anni a meno che non abbiano anche una delle condizioni sopra ricordate. Inoltre al fine di poter usufruire di maggiori sconti contributivi è necessario che vengano soddisfatte ulteriori condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002: quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essere resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età , di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.