Benefici concessi nel silenzio della DPL sulla verifica dell'autocertificazione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 12/05/2010 n.8667, ha precisato che gli Istituti previdenziali e assicurativi devono concedere alle aziende la fruizione dei benefici nel caso in cui la DPL, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione ex art. 9 del DM 24/10/2007, non abbia fornito alcuna risposta.
Si ricorda che ai sensi del predetto decreto ministeriale per fruire dei benefici contributivi il datore di lavoro deve autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 24/10/2007ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Se la DPL verifica che l’autocertificazione non è stata presentata oppure è incompleta inviata il datore di lavoro a presentarla o a integrarla. In ogni caso la tardiva presentazione configura un inadempimento formale che non è di per se causa ostativa alla fruizione dei benefici.
Rimane ferma infine la possibilità di recuperare le somme che indebitamente INPS e INAIL hanno concesso, oltre agli interessi e relative sanzioni, nel caso in cui la DPL dovesse accertare dopo la concessione del beneficio al datore di lavoro che quest’ultimo non possedeva i requisiti da provare con l’autocertificazione.
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