La Banca Centrale europea, con il comunicato stampa del 5/07/2012, ha ridotto il TUR di 0,25 punti percentuali, che passa così dall'attuale 1,00% allo 0,75% con decorrenza 11 luglio 2012. Per effetto della riduzione del TUR anche gli interessi di dilazione dei debiti contributivi passano dal 7,00% al 6,75% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate scendono al 6,25% (dato dal TUR + 5,5%). La riduzione di 0,25 punti percentuali del TUR determina altresì, per i datori lavoro sostituti d’imposta, l’obbligo di effettuare, in sede di conguaglio di fine rapporto (cessazioni dalla data di decorrenza del nuovo tasso), la verifica dell’esatto fringe benefit (art. 51, c. 4 del TUIR) derivante dall’aver assegnato dei prestiti agevolati ai propri dipendenti (avendo utilizzato, nei trascorsi mesi un tasso differente). Per gli altri lavoratori titolari di prestiti agevolati,  il conguaglio verrà effettuato a fine anno utilizzando il TUR che sarà vigente al 31 dicembre 2012. Il conguaglio, salvo non si rientri nell’esclusione di seguito riportata, risulterà più oneroso sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro (il fringe benefit concorre a formare base imponibile fiscale e contributiva e, salvo diverse disposizioni contrattuali, concorre per il calcolo del TFR). Si ricorda che il fringe benefit derivante dai prestiti agevolati è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati utilizzando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi effettivamente pagati dal lavoratore. Tale valore non rappresenta reddito imponibile se complessivamente nel periodo d’imposta, sommato ad altri eventuali fringe benefit, non viene superata la soglia di € 258,23 (non rappresenta una franchigia ma un limite, conseguentemente, superare il limite significa assoggettare a imposizione fiscale e contributiva, tutto il valore del fringe benefit).