È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, il decreto del Ministero del Lavoro 28 luglio 2023, per l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

In particolare, con la modifica del c. 6 dell’art. 5 del DM 95440/2016, le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:

a) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 148/2015;

b) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall’art. 22 del D.Lgs. 148/2015.

La durata massima complessiva è in ogni caso quella prevista dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 148/2015 (24 mesi in un quinquennio mobile).