La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17531 del 14 luglio 2017, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento, si è espressa in merito alle modalità di impiego di un sistema di badge con sistema RFID (a radio frequenza).

Nel caso concreto, il badge di cui erano stati muniti i lavoratori era in grado di registrare da remoto non solo i dati riguardanti gli orari di ingresso e uscita, ma anche le eventuali sospensioni dal lavoro, i permessi e le pause. Di fatto, quindi, non era rilevata solo la presenza del lavoratore, ma il sistema consentiva il controllo dell’osservanza da parte dei dipendenti dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Secondo la Corte, un sistema di badge così predisposto costituisce un controllo a distanza che deve essere preventivamente concordato con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzato dalla competente sede territoriale dell’INL.