Baby sitting: voucher ancora validi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting e per i servizi dell’infanzia di cui all’art. 4, c. 24, lett. b), della L. 92/2018.
Innanzi tutto, si ricorda che, con il DL 25/2017 (L. 49/2017), sono state abrogate le disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
In conseguenza della menzionata disposizione, l’art. 54bis del DL 50/2017 (L. 96/2017), ha previsto che il contributo in esame sia erogato mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.
Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31.12.2017 continueranno ad avere validità fino al 31.12.2018.
Entro lo stesso termine del 31.12.2018, è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio.
L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
Per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo; pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, così come sopra definita.
Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31.12.2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento.
Oltre al suddetto termine, si ricordano i seguenti termini individuali di presentazione della domanda:
- per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità;
- per le lavoratrici autonome devono sussistere le seguenti condizioni: sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità; non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore.
Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di tre mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre che:
- il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento della presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;
- alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
- la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso all’indirizzo PEC indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda.
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