Sulla G.U. n. 252/2016 è stato pubblicato il DM 1/09/2016 che estende anche alle madri lavoratrici autonome e alle imprenditrici l’erogazione dei voucher per l’acquisto dei servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia.

Più precisamente il beneficio previsto dalla Legge 92/2012 originariamente solo per le lavoratrici dipendenti, è stato esteso dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in via sperimentale per il 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Secondo il Ministero, dette lavoratrici, al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l’anno 2016, in luogo   del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che hanno usufruito in parte del congedo parentale.

Concretamente, il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

Se la lavoratrice intende avvalersi del servizio di baby-sitting, il contributo viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro previsto per il lavoro accessorio, mentre se intende fruire della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio  consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della  richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

La scelta del beneficio non può essere variata, a meno che non si presenti una nuova domanda entro il predetto termine, che comporta la revoca della precedente.

Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio.

Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà: risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati oppure usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

L’elenco delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia che aderiscono alla sperimentazione, sono disponibili sul sito dell’INPS, così come le modalità di pagamento dei citati servizi.

In ogni caso se la lavoratrice sceglie il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia, prima di compilare la domanda on line per accedere al beneficio, deve verificare che vi siano ancora posti disponibili presso la struttura scelta.