Baby sitting e servizi per l'infanzia finalmente operativi
A cura della redazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014, il decreto del Ministero del Lavoro 28.10.2014, relativo alle modalità di accesso ed utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012.
Secondo la normativa introdotta dalla Riforma Fornero, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi (3 mesi per le iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher), mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Per accedere al beneficio, è necessario presentare domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni si intende accedere e per quante mensilità si intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso (a tal fine, l'INPS comunica al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto). La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente.
Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ritirare i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni.
Non sono ammesse al beneficio in esame le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:
- Risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- Usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità.
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