Baby sitting, beneficio rideterminato se cessa il rapporto di lavoro
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 17400 del 30 ottobre 2013, ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione dei voucher per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lett b), della L. 92/2012.
Innanzi tutto, si precisa che, nell’ipotesi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta cessazione.
A tal fine, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, va individuato il 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio.
Invece, per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto.
In entrambi i casi, il termine finale da considerare per la quantificazione, è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato.
Nell’intervallo di tempo sopra individuato, il computo dei mesi di congedo parentale cui la lavoratrice madre potrà rinunciare dovrà normalmente essere effettuato secondo le regole ordinarie di cui al punto 14.2 dell’allegato 1 della circolare n. 17 del 26 gennaio 1982.
Nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria si modifichi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, passando da un full time ad un part time o viceversa, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta modifica.
Anche in tale caso l’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, è lo stesso indicato per i casi di cessazione del rapporto lavorativo.
Nel suddetto intervallo di tempo il computo del congedo parentale dovrà normalmente essere effettuato secondo le regole ordinarie sopra specificate, erogando il beneficio in relazione al mese in cui avviene la modificazione del rapporto lavorativo:
- come full time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15;
- come part time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15.
Infine, l’Inps precisa che, secondo quanto disposto nel DM 22.12.2012 e nel Bando pubblicato in data 14.6.2013, possono presentare domanda le madri che si trovino ancora negli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio. Pertanto, la fruizione del beneficio deve essere consentita a tutte le madri che, al momento di presentazione della domanda di beneficio, si trovassero nell’arco temporale compreso tra i quattro mesi antecedenti la data presunta del parto e gli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio.
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