L'INAIL ha reso noto con la circolare 03/03/2004 n.19, che alcune delle somme erogate per far fronte ad eventi infortunistici, possono essere in parte recuperate a fronte dell'attivazione delle seguenti azioni giudiziali: - azione di regresso compiuta nei confronti dello stesso datore di lavoro penalmente responsabile dell'infortunio; - azione di surroga nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio. Si ricorda che l'INAIL con la circolare 34/1983 aveva precisato che gli importi recuperati dovevano essere dedotti dal bilancio infortunistico aziendale per un valore non superiore a quello assunto in sede di bilancio in relazione alla indennità di temporanea, assegno funerario, valore capitale della rendita, accertamenti medico legali e altre prestazioni (spese per ricoveri, per visite mediche, per protesi, per rimborso spese viaggio, ecc.). In occasione della richiesta di rielaborazione del tasso aziendale per oscillazione l'Inail procederà a rivedere la predetta oscillazione deducendo quanto complessivamente recuperato dall'Inail a seguito di azioni di regresso o surroga e non più delle singole voci elencate nella distinta. Il nuovo criterio è applicabile alle richieste di rielaborazione del tasso presentate dal 4 marzo 2004.