Aziende sequestrate o confiscate: nessun trattamento a sostegno del reddito se il lavoratore è indagato
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 12/07/2019 n.2679, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del trattamento a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro riconosciuto ai lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate ai sensi del D.Lgs. 72/2018.
A tal proposito l’INPS evidenzia che possono essere ammessi al trattamento anche i dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, purché il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 159/2011 o con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato.
La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concessa per la durata massima di 12 mesi nel triennio di operatività della norma (2018-2020), con riconoscimento della contribuzione figurativa (art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015), utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il trattamento è riconosciuto in deroga ai limiti soggettivi (art. 1, commi 2 e 3) e procedimentali (articoli 24 e 25) previsti dal D.lgs n. 148/2015, alle disposizioni in materia di politiche attive (articolo 8, comma 1) del decreto legislativo medesimo e non soggiace all’obbligo del versamento del contributo addizionale a carico delle imprese di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo di riordino degli ammortizzatori sociali.
Restano esclusi dal trattamento a sostegno del reddito: i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi; il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
Ai fini del pagamento del trattamento in costanza di rapporto di lavoro, in Sistema Unico è stato istituito il nuovo codice evento: 188 – aziende sequestrate e confiscate – art. 1 D.Lgs. 72/18.
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