Aziende di trasporto pubblico: al via il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 11/02/2016 n.27, ha fornito le indicazioni operative e i chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di autotrasporto istituito con il Decreto Interministeriale 9/01/2015 n. 86985 (G.U. n. 52/2015) allo scopo di assicurare le tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare il Fondo ha la finalità di:
- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'articolo 1, legge n. 164/1975 e successive modifiche e integrazioni;
- assicurare un sostegno economico, tramite erogazione di prestazioni integrative o straordinarie, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali;
- contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Destinatari dei suddetti interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.
Sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà tutte le aziende esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “2B”, e c.s.c 1.15.03 con c.a. “2B” o “3G”. Sono, inoltre, tenute all’iscrizione le aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D” (in assenza di c.a. “2B” o “3G”), nel caso esercitino attività di trasporto pubblico.
Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione è stato limitato alle aziende con media occupazionale superiore a quindici dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ambito di applicazione è esteso anche alle aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, come risulta dall’accordo integrativo sottoscritto in data 10 dicembre 2015 dalle parti istitutive. Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la partecipazione al fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (articolo 3, comma 7, della legge n. 92/2012, ora articolo 26, comma 4, del d.lgs n. 148/2015).
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015.
In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo (articolo 5 decreto interministeriale n. 86985/2015):
- all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- all'erogazione di prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI/NASpI);
- all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo;
- alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.
Le istruzioni relative alle prestazioni sopra elencate verranno fornite dall’INPS con separata circolare.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai dai seguenti contributi cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi: a) Contributo ordinario; b) Contributo addizionale; c) Contributo straordinario per finanziamento prestazione integrativa Aspi; d) Contributo straordinario per finanziamento prestazioni di assegno straordinario; e) Contributo aggiuntivo.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 19/03/2015 al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 maggio p.v..
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