Sulla G.U. n. 65/2024 è stata pubblicata la Legge 28/2024 di conversione del DL 4/2024 che riconosce, ai lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la possibilità di fruire per l’anno 2024 di altre 6 settimane di CIG, prorogabili fino ad un massimo di 10 settimane.

In particolare, la norma si rivolge unicamente ai datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

Le ulteriori settimane di CIG vengono riconosciute in deroga alle disposizioni del Dlgs 148/2015 sulla consultazione sindacale e sulla procedura.

In ogni caso, al fine di fruire dell’ammortizzatore sociale, è necessario che il datore di lavoro comunichi le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali.

I periodi di utilizzo delle ulteriori settimane di integrazione salariale sono incompatibili con quelli previsti per gli ammortizzatori sociali di cui al Dlgs 148/2015; mentre non sono conteggiati ai fini delle durate massime.

Il trattamento di integrazione salariale viene erogato direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo viene poi rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza entro i termini previsti dal Dlgs 148/2015.

In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.