L’INPS, con il messaggio n. 3407 del 23 settembre 2020, ha precisato che, per i contribuenti che si avvalgono della sospensione obbligatoria, il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, che l’Istituto incassa per convenzione può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione sia convenzionale che obbligatoria è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo (LAS).

Al riguardo, si chiarisce che il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (scadenza versamento 16.3.2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, sarà considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, pertanto, le diverse quote di contribuzione convenzionale saranno riversate alle Associazioni destinatarie. Analogamente, anche i versamenti effettuati in modalità rateale dell’intero importo, secondo le modalità previste per il versamento rateale, saranno considerati tempestivi, anche ai fini del riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste.

Si precisa, infine, che i versamenti effettuati, sia in un'unica soluzione sia in modalità rateale, utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale “Aziende agricole” in prossimità della scadenza del 16.9.2020, produrranno comunque i medesimi effetti ai fini della verifica della tempestività anche con riferimento al riversamento della quota associativa, ferma restando la verifica del versamento dell’intero importo.