FSBA ha aggiornato al 24 agosto 2020 le procedure per la presentazione delle domande COVID-19 sul Sistema SINAWEB, precisando che in caso di richiesta delle credenziali di accesso o di recupero delle stesse, l’email di conferma non è immediata, ma viene inviata entro la giornata e potrebbe finire nello SPAM.

Il link di conferma presente al suo interno ha la validità di un giorno.

In caso di anomalie nella procedura di abbinamento aziende per consulenti/centri servizi, i soggetti interessati sono invitati a inviare username, matricola, delega e screenshot dell’errore all’indirizzo email supporto@fondofsba.it.

Il Fondo ricorda che le aziende che hanno erroneamente presentato domande di CIGD alle Regioni, che ad oggi sono state rigettate, possono presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, entro il 15 luglio 2020. Oltre tale data, per presentare la domanda sarà obbligatorio, nelle casistiche in questione, accettare l’autodichiarazione proposta dal sistema e caricare il documento attestante il rifiuto della domanda da parte della Regione/Inps.

Le domande Covid-19 presentate sono automaticamente prorogate da sistema al 31 dicembre 2020 (in fase di implementazione). La variazione in questione riguarda le domande in stato di protocollata, in caso di sospensione di lavoratori non inclusi nella domanda originale, gli stessi possono essere inseriti nella precedente domanda, inviando una mail al proprio ente bilaterale regionale di riferimento.

Il limite di 9 + 5 + 4 settimane è gestito da un contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze. Tale limite è pari ad un massimo di 18 settimane (90 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana, 108 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni a settimana e 126 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 7 giorni a settimana). Il contatore riparte da zero, dal 13/07/2020, le giornate non utilizzate non sono cumulabili con l’ulteriore periodo a disposizione e le giornate già utilizzate oltre tale data ricadono nel nuovo contatore. La rendicontazione è inibita per eventuali periodi scoperti. Questo punto è in fase di implementazione.

La rendicontazione delle assenze (dal mese successivo alla competenza) è analoga a quella per l’assegno ordinario ma con la possibilità di omettere il file xml relativo all’uniemens. I lavoratori che non hanno utilizzato la sospensione devono essere esclusi dalla rendicontazione tramite l’apposita funzionalità. La retribuzione teorica da indicare in fase di rendicontazione è quella riportata nel file Uniemens. La “percentuale part-time” dev’essere variata in coerenza con la percentuale di lavoro svolto da ciascun lavoratore.

Infine, in base alla regione di riferimento, l’erogazione delle prestazioni può avvenire da parte dell’ente regionale oppure dalla sede nazionale, nelle seguenti modalità: pagamento all’azienda oppure al lavoratore. In quest’ultimo caso entro il 16 del mese successivo FSBA versa il relativo importo IRPEF e successivamente, entro le scadenze dell’Agenzia delle entrate, produce ed invia a ciascun lavoratore la relativa Certificazione unica.