Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8342 del 14 maggio 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 72/2018.

In particolare, si fa presente che l’INPS provvede all’erogazione del trattamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché al monitoraggio della spesa nel rispetto dello specifico limite definito dal DI n. 2 del 29.03.2019, dandone comunicazione semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia.

Per favorire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS.