Aziende agricole e della pesca: domande di esonero entro il prossimo 30 settembre
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 130 del 31 agosto 2021, ha reso noto di aver semplificato il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”, che deve essere presentato per la fruizione dell’esonero previsto in favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Il nuovo modulo è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it. Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021. Nella fase di compilazione della domanda, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono, a differenza di quanto avveniva in precedenza, modificare l’importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020. Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda. Le domande presenti in procedura nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente e si dovrà, pertanto, procedere ad inserire una nuova domanda di esonero. La circolare precisa che nel caso di superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, l’INPS provvede a rideterminare l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito. L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente. Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione i beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta in misura eccedente l’importo dell’esonero autorizzato in via definitiva.
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