Contributi e fisco
Aziende agricole
A cura della redazione

Riprende vigore l’ammontare originario dello sgravio contributivo per le zone montane e quelle svantaggiate Applicando ai contributi INPS lo sgravio del 70% per le aree di montagna particolarmente svantaggiate 40% per le altre aree svantaggiate.
(art. 2 comma 49 legge 191/2009)
Riproduzione riservata ©