L’INL, con la nota 15 febbraio 2018 n. 32, ha reso noto che, a far data dal 1° marzo p.v., gli avvocati e i dottori commercialisti che intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, dovranno adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 avvalendosi della nuova modulistica informatizzata disponibile sul potale dello stesso Ispettorato.

La comunicazione deve essere effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità.

Il nuovo modello si compone essenzialmente di due parti:

1) una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);

2) una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico.

La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera.

L’accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID.

Qualora il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.