AUU: maggiorazioni anche ai titolari di NASpI e DIS-COLL
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, ha fornito nuovi chiarimenti sull’assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021.
In particolare, in riferimento alla maggiorazione riconosciuta ai nuclei in cui entrambi i genitori siano lavoratori, ad integrazione della circolare 23/2022, si precisa che:
- Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
- Rileva il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- La maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, i cui reddito è disciplinato dall’art. 32 del TUIR;
- La maggiorazione è riconosciuta anche ai braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali.
Per quanto riguarda le maggiorazioni per nuclei numerosi, l’Istituto previdenziale ha fornito i seguenti chiarimenti:
- Ove siano presenti, nel nucleo, figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli;
- Per la determinazione del numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU. In mancanza di ISEE, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.
Il messaggio fornisce anche chiarimenti anche per ciò che concerne i figli maggiorenni, precisando, tra l’altro che, nell’ipotesi in cui i figli raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio. In questo caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Nell’ipotesi in cui, invece, prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Riproduzione riservata ©