AUU: fino a febbraio 2024 erogato con la carta RDC
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024, ha precisato che nei confronti dei nuclei familiari, per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’ISEE valido al 31 dicembre 2023.
Ne deriva che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di inclusione da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.
Anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Anche in questo caso, per poter beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di AUU.
Infine l’INPS prevede che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
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