L’INPS, con il messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023, ha chiarito che, con l’entrata in vigore del D.L. 48/2023, in tema di assegno unico e universale, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31.12.2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge.

In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il Reddito di cittadinanza.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RdC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel c. 313 dell’art. 1 della L. 197/2022 e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RdC.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di RdC su modello “AU-COM”:

1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su RdC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di RdC, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

Con riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.