Autotrasporto: scatta la verifica ispettiva in caso di incidente con morte o lesioni gravi delle persone
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 18/05/2011 n.12409, d’intesa con quello dell’interno, ha precisato che la verifica ispettiva presso il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce oggetto del trasporto, di cui all’art. 51 della L. 120/2010, sorge soltanto in caso di incidente dal quale sia derivata la morte di persone o lesioni gravi o gravissime e siano state violate le disposizioni del CdS alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente C oppure C+E.
Inoltre, spiega il Ministero del lavoro, l’accertamento che dovrà essere eseguito dagli stessi organi di polizia stradale che hanno proceduto alla rilevazione e/o ricostruzione del sinistro, trova applicazione solo per i veicoli che effettuano il trasporto merci per conto terzi e non anche al settore del trasporto di cose per proprio conto.
In particolare la verifica avrà ad oggetto:
- l’eventuale esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto da parte del vettore ovvero la violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nel titolo abilitativo,
- la corretta compilazione della scheda di trasporto (quando non è stato stipulato in forma scritta)
- la compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli artt. 142 e 174 C.d.S.
Se risultano violate le disposizioni contenute negli artt. 61, 62, 164 e 167 CdS gli organi preposti procederanno anche alla verifica del contratto di trasporto, ovvero della scheda di trasporto o altra documentazione equipollente, al fine di verificare che non siano state dettate disposizioni incompatibili da parte dei soggetti coinvolti nel trasporto rispetto al CdS.
Il caricatore è in ogni caso ritenuto responsabile senza ulteriore attività d’indagine.
In merito ai tempi di guida e di riposo, l’eventuale corresponsabilità del vettore andrà accertata mediante l’esame delle risultanze del cronotachigrafo, analogico e/o digitale, del giorno del sinistro e dei 28 giorni precedenti, che il conducente deve avere con sé.
Da quanto detto va tenuta distinta la fattispecie regolamentata dall’art. 30 della L. 120/2010 che ha come destinatari i titolari di licenza o di autorizzazione al trasporto o gli iscritti all’albo degli autotrasportatori di cose, dove la verifica ha ad oggetto l’esame dei tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso e si riferisce a tutti gli incidenti stradali, anche con solo danni a cose, in cui è rimasto coinvolto un veicolo che ricade nell’ambito di applicazione della L. 298/1974 a prescindere dalla gravità dell’incidente.
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