L’INL, con la nota prot. n. 337 del 24 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di registrazione sul LUL dell’orario di lavoro straordinario nell’ambito dell’autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione.

Il Ministero ha ricordato anzitutto che, in considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, le registrazioni sul LUL possono avvenire in maniera maggiormente flessibile rispetto a quanto prescritto in via generale, consentendone la scritturazione in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Più specificatamente, è consentito l'inserimento sul LUL delle ore effettivamente lavorate entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.

In caso di forfettizzazione dello straordinario, la possibilità di indicare giornalmente la presenza del lavoratore mediante l’inserimento della lettera “P” sul LUL, non può considerarsi esaustiva in riferimento agli obblighi di scritturazione ed è, in effetti, ammessa non in via definitiva ma soltanto “nelle more della registrazione dell'orario di lavoro effettivo” – che deve, dunque, intervenire entro e non oltre il suddetto termine quadrimestrale – conservando in ogni caso la documentazione probante l'orario di lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).

In considerazione dell’obbligo di aggiornamento quadrimestrale del LUL per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, l’interpello 63/2009 aveva già precisato che “l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici rispetto all’obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4 mesi”. Tale passaggio conferma, dunque, l’obbligo delle scritturazioni analitiche a LUL allo scadere dell’intervallo multiperiodale di quattro mesi.

Tali registrazioni hanno rilevanza eminentemente pubblicistica e sono volte a consentire il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell’apparecchio cronotachigrafico.

Per tali motivi, conclude il Ministero del Lavoro, l’eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli straordinari operata da accordi sindacali aziendali sulla scorta del nuovo CCNL, pur avendo riflessi di tipo retributivo, non modifica l’obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti.