L’INL, con nota n. 61 del 14/01//2021, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina applicabile ai tempi di guida, riposi e pause e alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti da applicare nel settore dell'autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri.

Più precisamente, si fa riferimento ai conducenti che, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, sono adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.

I KM di percorrenza sono importanti, perché se l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, è costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la L. 138/1958; mentre se anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’articolo 3, § 1, lettera a), Regolamento CE 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali.

Nel caso di percorso “misto”, con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 km, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’articolo 8, Regolamento CE 561/2006; qualora, nel corso di 2 settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale, bensì di quello ridotto (articolo 4, § 1, lettera h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato articolo 8.

Infine, nel caso di svolgimento di attività differenti (oltre alla guida), trova applicazione in materia di orario di lavoro, la normativa relativa all’attività svolta in maniera prevalente. Se non è facile individuare l’attività prevalente troverà applicazione la normativa che offre maggior tutela al lavoratore.