Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 20 settembre 2013 (G.U. n. 115 del 20/05/2014), attuando l’art. 19, c.5bis, del DLgs 286/2005, modificato dal DLgs 2/2013, ha definito i requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad erogare i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, i criteri di svolgimento di detti corsi, le procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e la validità del titolo abilitativo. 

In merito a quest’ultimo, il decreto ministeriale ha stabilito che un soggetto che ha conseguito una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose consegue un’abilitazione alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella della patente di guida posseduta da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici: senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale, oppure limitata ai veicoli di categoria C1 o C1E, ovvero C o CE di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t, fino al compimento dei ventuno anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale. 

Invece il soggetto ha conseguito una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone consegue un’abilitazione alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella della patente di guida posseduta da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici: senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale, oppure limitata ai veicoli di categoria D1 o D1E, ovvero D o DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km fino al compimento dei 23 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale e ha superato il relativo esame. Le predette limitazioni, fino al limite di età ivi previsto, si applicano anche all’attività di guida non professionale, qualora il conducente, titolare di carta di qualificazione, abbia conseguito una patente di categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici di cui al DLgs 285/1992.