Confindustria ha ricordato che è stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2017 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2017 che fissa i giorni in cui la circolazione è vietata, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli (trattore più semirimorchio), per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni del 2018.

Tra le novità l’inserimento nell’elenco dei veicoli a cui il divieto non si applica, quelli adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili, o al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purché' muniti di idonea documentazione attestante il carico o scarico delle medesime merci.

Per l’anno 2018 la circolazione è vietata tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00 e nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Sono previste altre giornate di divieto nei giorni festivi o particolari:

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;

- dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;

- dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 30 giugno;

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 7 luglio;

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 14 luglio;

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;

- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio;

-  dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 agosto;

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 agosto;

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;

- dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

- dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;

Si ricorda che il divieto non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, anche se circolano scarichi, adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti, così come per quelli militari o con targa CRI per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia.

Sono inoltre esclusi i veicoli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio e quelli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “servizio nettezza urbana” nonché quelli adibiti allo smaltimento dei rifiuti.

Sono infine esclusi i veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Mise o delle Poste Italiane, quelli del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio, quelli adibiti al trasporto dei carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo e le macchine agricole che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale.