L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 6 luglio 2011, ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'art. 83-bis, comma 14, del D.L. n.112/08.
Secondo la normativa in esame, ferme restando le sanzioni previste in materia di esercizio abusivo dell’autotrasporto e di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, alla violazione delle norme a tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, consegue la sanzione dell’esclusione, fino a 6 mesi, dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
Autorità competente all’applicazione delle sanzioni di cui sopra, con riferimento alla sola esclusione dai benefici finanziari e fiscali, è l’Agenzia delle Entrate (decreto 16.9.2009 emanato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia).