Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 24 del 09/06/2010, ha precisato che le somme riconosciute anche con carattere di continuità ai lavoratori delle imprese di autotrasporto, non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni di attività lavorativa non rivestono natura meramente retributiva e rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e contributivi non già nella misura del 50% bensì nella misura eccedente gli importi fissati dall’art. 51, c.5 TUIR (46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero).
Il Ministero del lavoro è arrivato a questa soluzione partendo dal fatto che dopo il DLgs 31481997 (sull’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali) il Ministero delle finanze, con la risoluzione 09/05/2000 n.56, ha stabilito che l’indennità di trasferta corrisposta agli autotrasportatori non rientra nella sfera di applicazione dell’art. 51, c.6 del TUIR (sui trasferimenti), ma nel comma 5 dello stesso articolo (sulla trasferta), con la conseguenza che i lavoratori delle imprese di autotrasporto non possono essere considerati trasfertisti dato che a tale categoria di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti.
Ciò trova conforto anche nel CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni che prevede che il personale viaggiante, nonché il personale affiancato, comandato a prestare servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extraurbano.
In merito al dubbio se quanto detto trova applicazione non solo nei confronti dei lavoratori autotrasportatori con rapporto di lavoro subordinato, ma anche per quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’Agenzia delle entrate ricorda che in base all’art. 50 Tuir a decorrere dal 1/01/2001 le somme ed i valori percepiti in virtù di contratti cococo sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Ne consegue che anche nei loro confronti trova applicazione l’art. 51, c.5 del TUIR per le indennità di trasferta percepite.
La risposta all’interpello conclude ricordando che l’art. 1, c.772 della Finanziaria 2007 i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei CCNL di riferimento.