Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 28 giugno 2022, reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, c. 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.