Con la circolare n. 152 del 26 settembre 2002 l'Istituto chiarisce il trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi legati a questi settori. Insegnanti e istruttori di scuola guida - In funzione delle novità apportate alla materia dal Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, regolamento recante la disciplina delle autoscuole, e che al comma 4 prevede che l'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati, devono ritenersi modificate le direttive a suo tempo impartite con circolare n.74 del 23 marzo 1990, in base alle quali, in attuazione delle norme all'epoca vigenti, i lavoratori in argomento dovevano essere assicurati, in ogni caso, come lavoratori dipendenti. E' evidente che la natura del rapporto instaurato e la relativa volontà delle parti non sono sufficienti ai fini del trattamento previdenziale del rapporto stesso, rendendosi necessari puntuali accertamenti, da parte delle Sedi, sulla scorta dei noti criteri, circa la reale natura del rapporto di fatto intercorrente tra l'autoscuola e gli insegnanti ed istruttori. Imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande - Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, di riforma della disciplina relativa al settore commercio, che ha fatto salve le previgenti disposizioni concernenti il REC, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rendono necessari alcuni chiarimenti in merito alle modalità di iscrizione dei soggetti alla gestione assicurativa-previdenziale degli esercenti attività commerciale. L'INPS precisa che la ratio della necessità del possesso di licenze od autorizzazioni e/o dell'iscrizione in albi, registri o ruoli, è quella di escludere dalla copertura previdenziale le fattispecie nelle quali non vengano protetti interessi diversi come ad esempio la tutela dei consumatori. Nel caso di specie va rilevato che il predetto decreto nulla ha innovato rispetto alla necessità di tale iscrizione; ciò significa che per il settore in argomento il titolare dell'impresa individuale deve necessariamente essere iscritto al REC, per poter essere autorizzato all'esercizio dell'attività in questione e, quindi, assicurato, mentre per le società è sufficiente l'iscrizione del legale rappresentante o di altra persona specificamente preposta.