L’INPS, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, ad integrazione del precedente messaggio 1911/2021, in relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle ultime normative in materia di esoneri e/o sospensioni contributive (in particolare: art. 1, cc. 20 – 22bis, L. 178/2020, art. 70, D.L. 73/2021, artt. 16 e 16-bis del D.L. 137/2021 – L. 176/2020) venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro, ha comunicato che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

  • delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'art. 1 della L. 233/1990 (artigiani ed esercenti attività commerciali), interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 1, c. 20, della L. 178/2020 (esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per i soggetti che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019);
  • delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata e che producono reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, c. 1, del DPR 917/1986;
  • delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’art.7 della L. 233/1990, con scadenza il 16 luglio 2021;
  • dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 70 del D.L. 73/2021 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
  • dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli artt. 16 e 16-bis del D.L. 137/2020 (esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo D.L. 137/2020, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021). In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’art. 7 della L. 233/1990, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’art. 10, c. 6, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021); per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.