Autoliquidazione: la tardiva comunicazione delle retribuzioni non consente la rateazione del premio
A cura della redazione
L’INAIL – Direzione Regionale Lombardia, con la nota n. 22191 del 6 settembre 2019, ha fornito precisazioni in merito alle conseguenze legate alla tardiva comunicazione delle retribuzioni erogate nel periodo assicurativo, senza che si sia determinata una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
In particolare, la tardiva presentazione, oltre a costituire violazione dell’art. 28 del DPR 1124/1965, sanzionata ai sensi dell’art. 195 del medesimo DPR, comporta anche:
L’inammissibilità della rateazione del premio di autoliquidazione, in caso di prima richiesta di rateazione;
La decadenza del beneficio relativo alla richiesta di rateazione, già espressa con l’invio del modello delle retribuzioni presentato nell’anno precedente;
Il mancato accoglimento della domanda di riduzione del premio artigiani, in quanto la certificazione dei requisiti ex lege 296/2006 è espressa oltre il termine di scadenza dell’autoliquidazione.