Il Ministero del lavoro ricorda sul proprio sito internet che l'autoliquidazione Inail 2004-2005, interessa quest'anno, oltre ai Cfl, per la prima volta un istituto contrattuale della riforma del mercato del lavoro: il contratto di inserimento. Il pagamento dei premi va compiuto entro il 16 febbraio, mentre la presentazione della domanda va inoltrata entro il 16 marzo. Più precisamente le istruzioni diffuse dall'INAIL con la propria guida sono le seguenti: CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO La Commissione dell'Unione Europea, con decisione dell'11.5.1999, rilevato che le agevolazioni previste dalle leggi n.863/84, n. 407/90, n. 169/91, n. 451/94 e n. 196/97 non sono del tutto compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, ha posto delle precise condizioni - soggettive ed oggettive - alle quali sono subordinate le riduzioni contributive in misura maggiore del 25% a favore dei datori di lavoro che assumono con CFL ovvero trasfor-mano tali contratti in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 196/97. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso dallo Stato italiano, in attesa del cui esito sussiste, peraltro, l'obbligo di uniformarsi alle direttive europee. Pertanto, per le aziende che hanno usufruito o usufruiscono della riduzione del 25% (aziende localizzate in zone diverse dal Mezzogiorno) la misura del beneficio resta invariata, in quanto si tratta di agevolazione generalizzata che non falsa la concorrenza e che non può definirsi "aiuto". Mentre, per poter continuare ad usufruire della riduzione contributiva in misura maggiore del 25%, i datori di lavoro che assumono dipendenti con CFL devono osservare, anche alternativamente, le seguenti condizioni: - età e titolo di studio le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età elevabili a 29 compresi per i lavoratori laureati; - stato di disoccupazione di lunga durata le assunzioni devono riguardare persone disoccupate da almeno un anno. Per usufruire della riduzione contributiva pienamente agevolata, cioè per quelle situazioni per le quali ricorrono le con-dizioni fissate dalla Commissione europea (soggettive ed oggettive), i datori di lavoro non devono aver provveduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti e devono, inoltre, aver mantenuto in servizio (assumendoli con contratto a tempo indeterminato) almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione è scaduto nei 24 mesi precedenti. Ove non ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive (età e stato di disoccupazione) fissate dall'UE per le varie tipo-logie, oltre alla misura generalizzata del 25% può essere concesso, su richiesta, l'aiuto secondo la regola del "de minimis", che consiste in un'ulteriore riduzione per un importo complessivo di 100.000 Euro nell'arco di un triennio. Per poter usufruire di tale beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare apposita dichiarazione (L. 15/68) attestante che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di frui-zione dell'agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura degli aiuti "de minimis" spettanti ai sensi della regola comunitaria. Nei casi di trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, è richiesta dall'UE la condizione dell'incremento netto dell'occupazione (art. 15 della legge n.196/97) per poter beneficiare della riduzione in misura maggiore del 25% secondo le misure fissate per le diverse tipologie di aziende indicate nel prospetto più avanti riportato (v. pag. 19). La disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro , allo stato, continua ad essere applicata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, mentre, nel settore privato, è stata prevista l'inapplicabilità di tale contratto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 276/2003, e cioè dal 24 ottobre 2003. Tuttavia, l'art. 14 del Decreto legislativo n. 251/2004 correttivo del D. Lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro ha previsto uno specifico regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro. In particolare, con l'art. 59-bis del D. Lgs. n. 276/2003, inserito per effetto del nuovo Decreto correttivo, sono stati ria-perti, in via transitoria, i termini per l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione e lavoro stipulati dall'entrata in vigore del Decreto legislativo citato (24 ottobre 2003) sino al 31 ottobre 2004, in base a progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003. Questi contratti vengono disciplinati dalla normativa previgente e comportano la possibilità di beneficiare dei connessi benefici economici, ma solo entro il limite massimo di 16 mila lavoratori. La nuova disposizione al riguardo prevede che "per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro che abbiano stipulato" tali contratti, "devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all'INPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati." L'ammissione ai benefici economici verrà disposta secondo l'ordine cronologico della data di stipula dei contratti di formazione e lavoro, tenendo conto della priorità di quelli stipulati nell'ambito dei contratti d'area o patti territoriali. CONTRATTI DI INSERIMENTO In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione non sono state previste specifiche agevolazioni contributive per i contratti di inserimento, per i quali il terzo comma dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 si è limitato ad estendere l'applicazione degli incentivi economici già previsti per i contratti di formazione e lavoro. Usufruiscono quindi di tali incentivi economici i datori di lavoro che concludono contratti di inserimento con i seguenti soggetti di cui all'art.54, comma 1, del citato D. Lgs.: disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupa-zione sia inferiore di almeno il 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; persone riconosciute affette da handicap in base alla normativa vigente. L'art. 54, comma 2, del Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 prevede che possano stipulare contratti di inserimento: - enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; - gruppi di imprese; - associazioni professionali, socio-culturali, sportive; - fondazioni; - enti di ricerca, pubblici e privati; - organizzazioni e associazioni di categoria. Condizioni per l'assunzione con contratto di inserimento, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 54 a 59 del Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono: - la definizione di un progetto individuale di inserimento volto ad adeguare le competenze del prestatore al contesto lavorativo; in attesa che la contrattazione collettiva definisca i piani individuali di inserimento, è intervenuto l'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 a dettare la regolamentazione del progetto individuale di inseri-mento, in cui dovranno risultare la qualificazione oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - l'aver mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti l'assunzione (tenendo conto dei criteri di computo previsti dall'art. 54, comma 3, D.Lgs. cit.)".