L’Inail, con la nota n. 6465 del 29 settembre 2011, ha precisato che il mancato pagamento di una o più rate della dilazione di pagamento del premio da autoliquidazione non inficia la concessione della rateazione ordinaria ex lege 389/1989.

La rateazione ordinaria è concessa dall’Istituto per i debiti non iscritti a ruolo al ricorrere di determinate condizioni, tra cui:

-          debito non inferiore a 1.000 euro;

-          presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in un’unica soluzione;

-          osservanza di altri piani di rateazione concessi ex lege 389/1989 nel biennio precedente.

Nella suddetta rateazione possono essere inclusi sia i debiti pregressi (scaduti) che quelli correnti (non scaduti). Tra i debiti pregressi è da ricomprendere anche l’omesso pagamento delle rate (leggi n. 449/1997 e 144/1999) relative all’autoliquidazione annuale dei premi.

Ai fini della concessione della rateazione di cui alla legge n. 389/1989, l’Inail conferma che non si deve tener conto dell’eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della c.d. rateazione da autoliquidazione.