L’Inail, con le istruzioni operative del 14 febbraio 2014, ha fornito un quadro riepilogativo delle riduzioni applicabili all’autoliquidazione 902014, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonché la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese.
In particolare, si precisa quanto segue:
- Edilizia. Anche per il 2013 la riduzione contributiva, per il settore edile, è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2013. La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione;
- Maternità a paternità. L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7 e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione;
- Autotrasporto. Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2013 a titolo di regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123 e 9121, si applica la riduzione dell’11,70%. La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata 2014;
- Fondo amianto. A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.