Autoliquidazione 2019: regole per le imprese cessate
A cura della redazione
L’INAIL, con la nota prot. n. 2836 del 22 febbraio 2019, ha fornito precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.
In particolare, le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018, così come, del resto, quelle che hanno cessato l’attività nei mesi precedenti a dicembre 2018, devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.
Il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione è quello stabilito dall’art. 28, c. 4, secondo periodo, del DPR 1124/1965, secondo cui la comunicazione dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.
Per quanto riguarda le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, si segnala che i datori di lavoro non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019.
Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito al 16.5.2019 così come il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.
Una volta determinate la regolazione 2018 sulla base dei tassi già comunicati per detto anno (entro dicembre del 2017) e la rata di premio anticipata 2019 in base ai tassi e alle basi di calcolo che saranno comunicati per tale anno entro il 31.3.2019, le imprese potranno determinare la regolazione 2019 applicando tali ultimi tassi alle retribuzioni corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell’attività.
Ne consegue che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio o febbraio 2019 non può avere scadenza antecedente a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018. Nei casi predetti, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 28, c. 4, secondo periodo, del DPR 1124/1965 e, pertanto, si applica il termine del 16.5.2019 che costituisce la prima data utile successivamente alla cessazione per comunicare sia le retribuzioni 2018 che le retribuzioni 2019.
Riproduzione riservata ©