Autoliquidazione 2017/2018: on line la guida operativa
A cura della redazione
L’INAIL, sul proprio sito internet, il 22 gennaio 2018, ha pubblicato la guida operativa che i datori di lavoro devono osservare, entro il prossimo 16 febbraio, al fine di calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente.
Entro la medesima data si dovrà anche conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive e pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24”.
Tra le principali novità per l’anno 2018, la Guida evidenzia l’addizionale fondo vittime dell’amianto (misura anno 2017 e non applicazione anno 2018).
L’argomento è già stato affrontato con la circolare Inail n. 2/2018 che ha ricordato che l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non trovi applicazione l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
Pertanto, detta addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018. Per l’anno 2017, invece, l’addizionale è dovuta in sede di regolazione ed è fissata come segue:
- nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
Le novità riguardano anche la sospensione dell’applicazione degli sgravi per la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’agevolazione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Anche in questo caso, come già illustrato nella circolare Inail n. 6/2018, il Ministero del lavoro ha espresso l’avviso che in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolativo in esame al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso in ossequio alle regole disposte dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero, è sospesa l’applicazione della riduzione di cui all'art. 6 del DL 457/1997 (L. 30/1998) ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail dal 1° gennaio 2018.
Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:
- dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l’assicurazione dei componenti l’equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 “Pesca costiera”. A tal fine è stato previsto il nuovo profilo tariffario personale Ital/Comunit sospensione sgravi che sostituisce il profilo personale Ital/Comunit con sgravi;
- dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.
La sospensione dell’applicazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.
L’INAIL ricorda inoltre che il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende (circolare 88/2015), consentono ora di unificare a febbraio l’autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti.
Pertanto anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l’attività al termine del 2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio. Non appena effettuata detta estrazione è pubblicata nel Fascicolo aziende la Comunicazione delle basi di calcolo.
Infine, la Guida ricorda che la misura della riduzione di cui alla legge 147/2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81% e quella per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2017 è pari al 7,22%.
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