In data 5 aprile 2017, le Parti, ASSTRA, ANAV, FILT CGIL, GIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, hanno siglato un verbale di incontro al fine di dare attuazione all’art. 38, punto a), del CCNL 28.11.2015, in materia di welfare aziendale (nella fattispecie, si tratta della previdenza integrativa).

Con l’accordo, la Parti convengono di destinare, a titolo di previdenza integrativa, una somma fissa annua di € 90,00 di costo complessivo a carica delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio.

Per il 2017, la somma di cui sopra, al netto degli oneri di legge, è ripartita nel seguente modo:

  • € 21,80 entro il 31.7.2017;
  • € 12,00 al mese, per le 5 mensilità successive.

Dal 2018, invece, la somma in esame, al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente, per ogni lavoratore, per 12 mensilità, nella misura di € 6,80. La stessa non avrà riflessi su alcun istituto retributivo contrattuale o di legge.

La somma di € 90, versata con le modalità suddette, non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle Aziende di trasporto pubblico cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità).

Per il personale impiegato con contratto part time, l’importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto inizi o cessi in corso d’anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati (le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero).

Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo a far data dall’1.1.2017, il versamento della somma comporta l’adesione contrattuale al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico dell’azienda. L’eventuale successiva adesione volontaria al fondo sarà regolamentata secondo quanto previsto dal relativo Statuto.

Per i lavoratori già iscritti al fondo Priamo alla data dell’1.7.2017 e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che implicita) dopo tale data, la somma a titolo di welfare è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL.

Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica, l’azienda cesserà l’erogazione del benefit.

La parti, infine, stabiliscono di incontrarsi nuovamente per dare attuazione anche la punto b) dell’art. 38, relativo all’Assistenza sanitaria integrativa.