Il Ministero del lavoro, con la circolare 4/08/2008 n.24, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che nel caso in cui il percorso eseguito dal conducente è superiore a 50 chilometri non trova applicazione il Regolamento 561/2006/Ce in materia di armonizzazione delle disposizioni per il settore dei trasporti su strada.
Più precisamente al Ministero del lavoro è stato chiesto se detto regolamento possa trovare applicazione anche nel caso in cui il percorso complessivamente eseguito è superiore a 50 chilometri, ma le singole linee o tratte sono inferiori al predetto limite.
Secondo il Ministero si deve escludere in questo caso l'applicazione del criterio della cumulabilità delle singole tratte o linee eseguite, con la conseguenza che ai fini dell'applicabilità o meno delle disposizioni contenute nel Regolamento 561/2006 è necessario prendere in considerazione il singolo percorso effettuato dal conducente. Se questo è inferiore a 50 chilometri il Regolamento Ce non si applica.
Al Ministero del lavoro è inoltre stato chiesto se il Regolamento 561/2006 trova applicazione indistintamente sia nel caso in cui il conducente si occupi di trasposto urbano sia nel caso in cui venga svolto trasporto extraurbano.
Nella circolare si legge che la distinzione non rileva, poiché il Regolamento si limita ad escludere espressamente dal proprio campo di applicazione il trasporto dei passeggeri effettuato a mezzo di veicoli adibiti a servizio regolare di linea su percorsi che non superano i 50 chilometri.
Infine un ultimo quesito ha riguardato l'abrogazione o meno da parte della normativa comunitaria delle vecchie disposizioni contenute nel RDL 2328/1923 e nella L. 138/1958.
Il Ministero precisa che è necessario distinguere il lavoratore mobile nei cui confronti trova applicazione il regolamento 561/2006/Ce e il DLgs 234/2007 in materia di tempi di guida e di riposo degli autisti e di apparecchi di controllo analogici e digitali, ed il lavoratore escluso dal regolamento comunitario 561/2006 nei cui confronti trova applicazione il Dlgs 66/2003 in materia di orario di lavoro (ad eccezione delle disposizioni sul riposo giornaliero, sulle pause, sul riposo settimanale e sul lavoro notturno).
La circolare 24/2008 precisa poi che se il personale dipende dalle aziende autoferrotranviarie nei loro confronti trova applicazione la normativa speciale contenuta nel RDL 2328/1923 e nella L. 138/1985. Queste non possono essere considerate abrogate e superate dalle disposizioni più recenti poiché fuori dall'ambito di applicazione del citato regolamento comunitario.
La risposta all'interpello ricorda infine che gli obblighi di registrazione dei dati relativi ai lavoratori mobili, sia in proprio che per conto terzi devono essere registrati sul libro unico del lavoro.