L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 63 alla GU n.302 del 29-12-2017, i costi chilometrici elaborati dall’ACI per l’individuazione del fringe benefit 2018, derivante dall’utilizzo promiscuo delle autovetture e motocicli aziendali.

Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2018, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.

Si ricorda che, a norma dell’art. 51, c. 4, del DPR 917/86, per gli autoveicoli e i motocicli concessi dall’azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell’individuazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente  trattenute (o addebitate) al dipendente (detto importo deve essere fatturato dal datore di lavoro/committente al dipendente/collaboratore, con applicazione dell’IVA al 22%).

Il compenso in natura, così calcolato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo del veicolo.

Se il valore complessivo dei fringe benefit (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda).

Si evidenzia inoltre che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando, anche in questo caso, il criterio generale del “valore normale”.

Infine si ricorda che la legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), in materia di detassazione dei premi di risultato, integrando il comma 184 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, ha precisato che le somme ed i valori di cui al comma 4 dell’ articolo 51 (tra questi il valore convenzionale dell’auto in uso promiscuo), concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato/partecipazione agli utili.