Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato in data 19 gennaio 2016 nella sezione pubblicità legale, come disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, il Decreto Direttoriale 8/1/2016 n.2, che, attuando la Legge 113/1985, ha adeguato alla variazione Istat pari all’1,3% (periodo maggio 2012 – novembre 2015), le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti il collocamento al lavoro ed il rapporto di lavoro con i centralinisti non vedenti.

Pertanto, a seguito del citato adeguamento, i soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma che aumenta da euro 127,14 a euro 128,82 e da euro 2.543,12 a euro 2.576,18.

Invece i datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della citata legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma che aumenta da euro 25,40 a euro 25,73 e da euro 101,41 a euro 102,73 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.