L’INAIL, con la circolare n. 36 del 15 dicembre 2021, ha reso noto che a seguito della variazione registrata dall’Istat pari al 12,47%, sono state rivalutate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori: industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico.

La circolare illustrata i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi, distinguendo tra i predetti settori.

Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in € 83,09 (retribuzione annua minima € 17.448,90; retribuzione annua massima € 32.405,10).

Nel settore marittimo, la retribuzione annua massima risulta così fissata: € 46.663,34 per i comandanti e capi macchinisti; € 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e € 35.969,66 per gli altri ufficiali-

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 26.336,74.

Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a € 17.448,90.

L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15% è fissato nella misura di € 337,41.

Nei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 10.542,458.