Attuata la Direttiva UE sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali
A cura della redazione
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 18 del 6 Settembre 2018 ha approvato due disegni di legge che recano, rispettivamente, la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2018) e disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2018).
Per quanto riguarda la Legge di delegazione europea 2018 si ricorda che è stato delegato il Governo ad attuare la direttiva in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il Consiglio dei Ministri ha anche ha approvato due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee, tra qui la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Il testo adegua la normativa nazionale in materia di enti pensionistici professionali aziendali e di sull’attività di vigilanza sugli stessi da parte della COVIP, prevedendo, tra l’altro, un esplicito divieto per degli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.
Inoltre, si elencano i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e si disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari.
In particolare viene richiesto che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento, anche ai fini di facilitare l’attività transfrontaliera.
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