Il Ministro dell'economia, con il decreto 20/03/2008 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) attuando l'art.2, c.514, L. 244/2007, ha reso operativa la detrazione d'imposta sui TFR dal 1° aprile 2008.

Soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro dal 31 marzo p.v. per i quali il diritto di percezione del TFR matura dal 1° aprile 2008.

La misura della detrazione non è unica, ma è strutturata in base a tre diverse classi di reddito: euro 70 per i redditi fino a 7.500; euro 50 (redditi da 7.500 a 28.000) e euro 50 (per i redditi oltre 28.000 e fino a 30.000).

Il sostituto d'imposta per poter applicare la corretta detrazione dovrà prima di tutto determinare il reddito di riferimento in base all'art.19 del TUIR. La detrazione deve essere riconosciuta relativamente a una sola cessazione di rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta.

Per questo motivo il sostituto d'imposta prima di riconoscere la riduzione deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione scritta cui si attesta di non aver già fruito della detrazione nel corso di un precedente rapporto di lavoro cessato nello stesso anno.

L'agevolazione viene riconosciuta sui saldi di TFR, sugli acconti, ma non sulle anticipazioni.

Infine per i lavoratori senza sostituto d'imposta come le colf la detrazione potrà essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi.