Attrezzature da lavoro: non è sanzionabile il datore di lavoro non abilitato che ne fa uso
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 23 gennaio 2020 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l’ambito di operatività dell’art. 87, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
Allo scopo, appare opportuno rammentare che:
- l’art. 69 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Definizioni”, al c. 1, lett. e), definisce come operatore “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”;
- l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, al c. 7, lett. a), sancisce che qualora le attrezzature richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure appropriate affinché “l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”;
- l’art. 87 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, al c. 2, lett. c), stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’art. 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.
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